1. All'articolo 1 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'agente di commercio, regolarmente iscritto all'istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è un intermediario indipendente. È esclusa la sua subordinazione al preponente»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le attività di agente e di rappresentante di commercio possono essere esercitate anche da soggetti non iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 2».
1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, le parole: «devono iscriversi» sono sostituite dalle seguenti: «possono iscriversi».
1. All'articolo 3 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «alla commissione di cui al successivo articolo
b) al secondo comma, le parole: «le commissioni istituite presso» sono soppresse.
2. L'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogato.
3. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «la commissione provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) le parole: «alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro dello sviluppo economico».
4. L'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Il Ministro dello sviluppo economico decide sui ricorsi avverso le decisioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di cui all'articolo 7».
1. L'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio delle attività di agente o di rappresentante di commercio ovvero in comunicazioni rivolte al pubblico, dichiara falsamente di essere iscritto nel ruolo previsto dall'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa